Lo Statuto - Gemelli ADHD

Documento costitutivoAssociazione per i Disturbi da Deficit di Attenzione ed Iperattività, Disturbi Specifici dell'Apprendimento e Patologie Correlate: “Gemelli ADHD Aps”

(ADDAIDSAPC - Gemelli ADHD APS)

Articolo 1 – Costituzione

1. È costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “Gemelli ADHD Aps” con sede nel comune di Forno Canavese (TO) – Via Einaudi 34
2. L’assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell’associazione.
3. Il patrimonio dell’associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e’ utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità’ sociale.
4. E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo
4. La durata dell’Associazione è illimitata.
5. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statuaria se avviene all’interno dello stesso Comune. E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell’assemblea dei soci. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Articolo 2 –  Scopi e attività

1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
Ai sensi dell’art 5 del codice del terzo settore l’associazione svolge attività d’interesse generale nei seguenti settori:
Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
In particolare l’associazione ha le seguenti finalità e scopi:
– la promozione di studi, ricerche e la diffusione delle conoscenze nel campo dei Disturbi da Deficit di Attenzione e Iperattività, Disturbi Specifici dell’apprendimento e patologie correlate;
– la promozione, nei settori clinico e scolastico, di approcci e metodologie atti ad alleviare il disagio dei soggetti con Disturbo da Deficit di Attenzione ed Iperattività, Disturbi Specifici dell’Apprendimento e patologie correlate e delle loro famiglie;
– la promozione della formazione nonché dell’aggiornamento professionale di medici, psicologi, terapisti, educatori ed insegnanti nel campo dei Disturbi da Deficit di Attenzione ed Iperattività, Disturbi Specifici dell’Apprendimento e patologie correlate;
– la promozione di iniziative atte a favorire l’integrazione scolastica e sociale di soggetti con Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività, Disturbi Specifici dell’Apprendimento e patologie correlate.
Le modalità di attuazione del progetto saranno le seguenti:
a. Fornire informazioni consapevoli a genitori, insegnanti e adulti coinvolti nei disturbi di comportamento e apprendimento dell’età evolutiva tramite contatto telefonico o personale.
b. creare una mappatura nazionale (tramite sito internet) di centri terapeutici e di professionisti esperti nella diagnosi e nel suo trattamento, entrando in contatto e collaborazione con essi;
c. Creare una rete di genitori, professionisti e bambini disponibili a confrontarsi nell’ottica di trovare soluzioni funzionali all’aiuto dei soggetti in difficoltà e alla sensibilizzazione sociale nei confronti dei disturbi del comportamento e dell’apprendimento in età evolutiva. Generare intorno alla problematica una rete di sostegno verso i soggetti più deboli che si impegnerà in tutte le prospettive d’inclusione ed integrazione possibili a livello sociale
d. Diffondere tale visione nei percorsi scolastici e sociali con lo scopo di modificare le percezioni negative nei confronti di questi soggetti, affinché si instauri un’ottica di reale inclusione
e. Favorire e sostenere diagnosi e cura dei disturbi del comportamento e in particolare di ADHD in un’ottica multimodale (farmacologica, educativa, psicologica)
f. Sviluppare una rete nazionale di contatti con esperti del settore affinché si incentivino sistemi di diagnosi e cura adeguati e precoci e supporto psicologico familiare
g. Promuovere ed organizzare iniziative varie a carattere di beneficenza (spettacoli, rappresentazioni, tornei, concorsi, eventi ludico – sportivi) i cui proventi saranno utilizzati per finanziare i progetti senza fini di lucro dell’Associazione;
h. Diffondere informazioni ed aggiornamenti di carattere scientifico mediante strumenti informatici ed editoriali. Nello specifico il gruppo costitutivo utilizzerà social, sito internet www.gemelliadhd.it e strumenti informatici come mezzo di promozione e divulgazione delle informazioni. La rete informatizzata avrà nello specifico lo scopo del libero confronto, nell’ottica di sviluppare strategie pratiche volte alla risoluzione dei piccoli problemi quotidiani che si riscontrano e di supporto nella divulgazione e messa a disposizione dei bambini e delle famiglie ddi materiali e guide appositamente studiate dai nostri professionisti in aiuto e supporto.
i. difendere e tutelare i diritti dei soggetti ADHD e delle loro famiglie, anche attraverso l’aiuto di rapporti costruttivi con il sistema giuridico per migliorare l’accettabilità sociale del disturbo e la loro qualità di vita.
j. Svolgere attività editoriale in particolare promuovendo, producendo e distribuendo materiale divulgativo, quali libri, pubblicazioni periodiche on line e cartacee e/o occasionali, rivolto in primis agli associati ma assolutamente non esclusivamente solo a loro.
k. Promuovere attività di formazione organizzando incontri, congressi e conferenze informative in presenza ed on line collaborando con istituti pubblici e privati, coinvolgendo professionisti del settore a livello nazionale e regionale allo scopo di promuovere un’adeguata informazione.
l. favorire il contatto, il dialogo e la coordinazione con altre Associazioni che si occupano di disturbi che entrano in comorbilità e/o diagnosi differenziale con l’ADHD;

Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l’Associazione si attiverà mediante:
a) richiesta della quota associativa ordinaria o onoraria
b) Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l’esercizio delle sue attività.
c) Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purchè queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
d) Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi
e) Lo svolgimento delle attività consentite dall’ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.
3. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.
4. Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Articolo. 3 – Risorse economiche

1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste , sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.
2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.
3. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statuaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità soci
4. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termina rispettivamente il
1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
Nel bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall’associazione ai sensi dell’art. 6 dlgs 117-17.

Articolo 4 – Soci

1. Il numero degli aderenti è illimitato.
2. Sono membri dell’associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto.
3. Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Articolo 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati
2. L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche ed enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall’Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi
4. L’appartenenza all’Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie
5. Sono escluse di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.
6. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo, le eventuali
reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all’assemblea dei soci.
3. Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo
che gli stessi avranno versato la quota associativa. 4. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.
5. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associa-
zione.
6. L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio
direttivo per:
a) mancato versamento della quota associativa per un anno.
b) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione.
c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.
7. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.
La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.
Sono aderenti all’Associazione:
a. Soci Fondatori: sono coloro che hanno fondato l’Associazione sotto scrivendo l’atto costitutivo;
b. Soci Onorari o Benemeriti: sono coloro ai quali l’Associazione deve particolare riconoscenza, grazie al loro impegno o alla loro donazione di somme cospicue. Vengono nominati dall’Assemblea ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari o Benemeriti sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di Soci;
c. Soci dell’Associazione o Soci Ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità dell’Associazione.

Articolo 6 – Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente
adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.
2. I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative.
d) prendere visione dei libri sociali, con possibilità prenderne copia
3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

Articolo 7 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei soci;
b) Il Consiglio direttivo;
c) Il Presidente
d) l’organo di controllo contabile
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Articolo 8 – L’Assemblea

1. L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato dispone di un solo voto.
Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per associato
2. L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
3. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sull’ eventuale trasformazione, fusione o scissione dell’associazione
4. L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
5. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
6. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
7. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statuarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 9 – Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non
superiore a sette, nominati dall’Assemblea dei soci, fra i soci.
I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.
Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio
direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro
sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo
scadere dello stesso Consiglio.
Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere
Alla nomina di un nuovo Consiglio.
3.Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente.
Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti
gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il
raggiungimento degli scopi sociali.
In particolare il Consiglio direttivo delibera:
a) le proposte di modifica dello statuto;
b) i programmi delle attività;
c) l’ammissione di nuovi soci;
d) l’acquisto, l’accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
e) il rendiconto annuale da sottoporre all’Assemblea dei soci per l’approvazione
f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della
i) tutte le questioni che siano riservate alle competenze di altri organi.
5. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza,
dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
6. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci
membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.

Articolo 10 – Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere
lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice- Presidente o, in assenza, al membro più anziano. 3. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d’urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell’adunanza immediatamente successiva.
Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11 – Organo di controllo

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 12 – Revisione legale dei conti

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Articolo 13 – Norma finale

1. In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 14 – Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l’associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Torino.

Articolo 15 – Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è soggetto a imposta di registro in misura fissa ed è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 82 del codice del terzo settore (dlgs 117-2017).

Il Codice Fiscale attribuito dall’Agenzia delle Entrate è: 92524520019

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